Italian Government Decree:
This is a not authorized Deepl Translation, the original in Italian is below:
Decree-Law no. 9 of 2 March 2020 (1).
Urgent support measures for families, workers and businesses related to the epidemiological emergency by COVID-19.
Art. 28. Reimbursement of tickets and tourist packages
1. Pursuant to and for the purposes of Article 1463 of the Civil Code, the service due in relation to air, rail, sea, inland waterway or land transport contracts entered into shall be impossible:
a) by persons against whom quarantine with active supervision or fiduciary home stay with active supervision by the competent health authority has been ordered, in implementation of the measures adopted pursuant to Article 3 of Decree-Law no. 6 of 23 February 2020, with regard to transport contracts to be performed during the same period of quarantine or home stay;
b) by residents, domiciled or recipients of a ban on expulsion in the areas affected by the contagion, as identified by the decrees adopted by the President of the Council of Ministers pursuant to Article 3 of Decree-Law no. 6 of 23 February 2020, with regard to transport contracts to be executed during the period of effectiveness of the aforementioned decrees;
c) individuals found to be positive for the COVID-19 virus for whom quarantine with active surveillance or home stay with active surveillance by the competent health authority or hospitalization in health facilities, with regard to transport contracts to be performed during the same period of stay, quarantine or hospitalization;
d) by persons who have planned stays or trips with departure or arrival in the areas affected by the contagion as identified by the decrees adopted by the President of the Council of Ministers pursuant to Article 3 of Decree-Law no. 6 of 23 February 2020, with regard to transport contracts to be executed during the period of effectiveness of the aforementioned decrees;
e) subjects who have planned to take part in public competitions or public selection procedures, events or initiatives of any kind, events and all forms of meetings in public or private places, including those of a cultural, recreational, sporting or religious nature, even if held in closed places open to the public, cancelled, suspended or postponed by the competent authorities in implementation of the measures adopted pursuant to Article 3 of Decree-Law no. 6 of 23 February 2020, with regard to transport contracts to be executed during the period of effectiveness of the aforesaid measures;
f) persons holding tickets, purchased in Italy, with foreign States as destination, where disembarkation, landing or arrival is prevented or prohibited due to the epidemiological emergency situation by COVID-19.
2. The persons referred to in paragraph 1 shall notify the carrier of the occurrence of one of the situations referred to in the same paragraph 1 by attaching the ticket and, in the case referred to in letter e), the documentation certifying the planned participation in one of the events, initiatives or events indicated in the same letter e). Such communication shall be made within thirty days:
a) from the cessation of the situations referred to in paragraph 1, letters a) to d);
b) the cancellation, suspension or postponement of the course or selective procedure, the event, initiative or event, in the case referred to in paragraph 1, letter e);
(c) from the date scheduled for departure, in the case referred to in paragraph 1(f).
3. The carrier, within fifteen days of the notification referred to in paragraph 2, shall refund the amount paid for the ticket or issue a voucher for the same amount to be used within one year of issue.
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall also apply in cases where the ticket was purchased through a travel agency.
5. The persons referred to in paragraph 1 may exercise, pursuant to Article 41 of Legislative Decree no. 79 of 23 May 2011, the right to withdraw from package tour contracts to be performed during periods of hospitalization, quarantine with active surveillance, fiduciary home stay with active surveillance or duration of the epidemiological emergency by COVID-19 in the areas affected by the
contagion as identified by the decrees adopted by the President of the Council of Ministers pursuant to Article 3 of Decree-Law No. 6 of 23 February 2020. In the event of withdrawal, the organiser may offer the traveller a replacement package of equivalent or higher quality, and may proceed with the reimbursement within the terms set out in paragraphs 4 and 6 of article 41 of the aforementioned legislative decree.
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D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (1).
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 28. Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal
contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.
9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché l’articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.